Presenti sul Corriere di Arezzo di sabato 30 maggio nella sezione “speciale casa” all’interno di questo interessante articolo dal titolo “Superbonus del 110% con recupero fiscale, cessione del credito o sconto in fattura”.
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Ecobonus, sisma bonus, bonus facciate… sono tanti gli incentivi introdotti dal Decreto Rilancio 2020 varato dal Governo per lavori che vanno dall’efficientamento e riqualificazione energetica, alla riduzione del rischio sismico, alla ristrutturazione con un superbonus del 110% che permette di detrarre interamente i lavori effettuati beneficiando di una ulteriore agevolazione. Le norme inserite nel decreto rilancio prevedono il recupero fiscale in cinque rate delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 attraverso la dichiarazione dei redditi, ma anche la possibilità di cessione del credito o di usufruire di uno sconto anticipato in fattura da parte del fornitore del servizio o dell’esecutore dei lavori. Per usufruire degli incentivi, però, occorre dimostrare che attraverso gli interventi realizzati l’efficientamento energetico dell’edificio è aumentato di almeno due classi energetiche o, nel caso in cui questo non sia possibile, di aver raggiunto la classe energetica più alta. Una valutazione che deve esser certificata attraverso il modulo Ape, ovvero l’attestato di prestazione energetica. Entrando nel dettaglio, l’art. 121 del Decreto Rilancio, prevede la possibilità per le spese sostenute nel 2020 e 2021, qualora non si volesse usufruire dell’utilizzo diretto della detrazione, di usufruire di uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, oppure di trasformare la detrazione in credito di imposta sempre con facoltà di cessione ad altri soggetti (banche o altri intermediari finanziari). Una novità quella della cessione del credito che non era mai stata applicata fino a qui e che mira ad un rilancio del settore edile permettendo allo stesso tempo al contribuente di eseguire gratuitamente i lavori che rientrano nel Superbonus. La procedura da seguire è presto spiegata: alla richiesta per l’effettuazione dei lavori va allegato il certificato di un tecnico abilitato o la dichiarazione da parte del direttore dei lavori che attesti l’effettuazione dell’intervento secondo i requisiti tecnici richiesti oltre all’attestato di prestazione energetica (Ape) a lavori completati, in cui siano presenti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Attenzione però, per poter accedere alle detrazioni ogni pagamento deve essere tracciato ed eseguito a mezzo bonifico bancario o postale. Entro novanta giorni dal completamento dell’intervento va trasmesso in modalità telematica all’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologia, l’energia e lo sviluppo economico e sostenibile (Enea) la scheda informativa degli interventi realizzati e l’attestato di prestazione energetica.
Chi può accedere agli incentivi
La normativa prevede che il Superbonus al 100% sia valido sia per le prime case, sia per le seconde case in condominio e sulle case unifamiliari adibite ad abitazione principale. Non si potrà invece applicare agli interventi effettuati sulle case unifamiliari che fungano da seconda casa. Il decreto Rilancio prevede che possano usufruire della detrazione “tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento”. In pratica persone fisiche, compresi gli esercenti di attività economiche e professionisti oltre a contribuenti titolari di reddito d’impresa solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.